Nel 2025 cambiano un po’ di regole del fermo amministrativo auto: in alcuni casi non potrà più essere applicato.
Le novità riguardanti il fermo amministrativo auto sono state introdotte con il decreto legislativo 110 del 29 luglio 2024. Si tratta di modifiche alla precedente normativa tese fondamentalmente all’aggiornamento del sistema di recupero dei crediti per renderlo più efficiente, ma senza per questo limitare le tutele dei diritti dei debitori.
A partire dal 2025, per esempio, non sarà più necessaria l’emissione di cartelle esattoriali per attivare il fermo amministrativo. Secondo quanto stabilito dal decreto citato, basterà l’accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza l’intera procedura del fermo dovrebbe essere sveltita. Tramite la fattispecie dell’accertamento esecutivo è infatti possibile accelerare il processo di recupero dei crediti, eliminando i vari passaggi intermedi.
Inoltre c’è stato anche un ampliamento dell’elenco dei debiti che possono essere trattati con l’accertamento esecutivo. Tale elenco, nel 2025, includerà anche le imposte di registro, le imposte di successione e altre tipologie di crediti. E per quanto concerne il fermo amministrativo auto, cioè la temutissima misura cautelare con cui l’ente di riscossione blocca i veicoli dei debitori, sono ora previsti alcuni casi in cui questa fattispecie non può essere applicata nel 2025.
Le ganasce fiscali scattano su un veicolo quando le amministrazioni o gli enti competenti, come i Comuni, l’INPS, le Regioni, lo Stato e l’AdE, ritengono utile bloccare un bene mobile del debitore a garanzia del debito che egli deve saldare. Per il veicolo, il fermo si traduce in un divieto di circolazione se trenta giorni dopo l’ultimo avviso di ingiunzione il debito non è stato pagato.
Il fermo diventa esecutivo (si traduce cioè in vendita all’asta del bene), sempre a garanzia delle somme dovute. Dal 2025 però, il fermo auto non potrà interessare i cosiddetti veicoli strumentali, cioè usati per l’attività di impresa o professionale. Quindi se il veicolo è necessario per l’attività lavorativa del debitore, il fermo non può essere applicato.
Stessa cosa per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità. Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone con disabilità sono dunque esclusi dal fermo a partire dal primo gennaio 2025. Anche i veicoli cointestati verranno trattati diversamente… Se il veicolo è intestato a più persone e solo una di esse è debitore, il fermo può risultare illegittimo. Tuttavia, ci sono ancora interpretazioni giurisprudenziali contrastanti su questo punto.
La norma afferma che i fermi amministrativi devono essere imposti solamente per debiti che superano un importo di 800 euro. Anche se, di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il limite è solo implicito (la normativa dice che per i debiti compresi tra 800 euro e 2.000 euro si può sottoporre a fermo un solo veicolo, quindi automaticamente, sotto tale limite, non va applicato). E sempre dal primo gennaio 2025 le somme affidate all’agente della riscossione possono essere sottoposte a verifica dall’ente a partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento.
This post was published on 16 Dicembre 2024 6:57
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