Le attività finanziare effettuate tramite cripto-valute sono andate avanti per anni in una sorta di “liberi tutti”, dando adito ad una zona grigia in cui sono mossi investitori onesti ma confusi e speculatori senza scrupoli.
Fortunatamente ora le cose cambiano: da quest’anno entrano in vigore nuove politiche di controllo e con esse delle precise metodologie di rendicontazione delle cripto-attività, che consentono agli investitori di rendicontare in modo chiaro tutte le operazioni eseguite in questo ambito, così da essere più sereni rispetto alla regolarità della propria posizione fiscale.
Una delle principali novità del nuovo ordinamento in materia di criptovalute è quello di aver fornito una definizione chiara di cripto-attività, definita come “rappresentazione digitale di valore o di diritti”, una definizione ben più specifica di quella finora in vigore che equiparava le criptovalute alle valute estere.
Da questa nuova definizione derivano tre conseguenze fondamentali relative alla loro tassazione. Innanzitutto, tutti i proventi derivanti dalle cripto-attività andranno dichiarati come redditi diversi, di conseguenza saranno sottoposti a tassazione con l’imposta sostitutiva del 26% in caso di somme uguali o superiori a €2000.
In secondo luogo, tutte le plusvalenze, minusvalenze e i proventi sono calcolati come differenza fra il corrispettivo e il valore di acquisto, il che consente di dedurre eventuali minusvalenze eccedenti i €2000. Infine, le permute tra cripto-valute ed Nft, valute fiat o altri beni saranno oggetto di tassazione.
Per chi non avesse dichiarato, in parte o in tutto, le proprie cripto-attività condotte precedentemente al 1° gennaio 2023, la nuova regolamentazione adotta una politica di conciliazione, che consente di regolarizzare la propria posizione in due modi: rideterminare il valore delle cripto-attività, versando poi entro il 30 giugno un’imposta del 14% sul totale calcolato; oppure regolarizzare la propria posizione dichiarando l’intero arretrato, secondo delle procedure che saranno specificate da un provvedimento ad hoc, attualmente in preparazione presso l’Agenzie delle Entrate.
Inoltre il contribuente potrà decidere se compilare autonomamente la dichiarazione di tali cripto-attività o se dare mandato ad un intermediario finanziario per assolvere a tutti gli adempimenti fiscali del caso. Una lista esaustiva degli enti autorizzati ad effettuare tale intermediazione può essere reperito tramite l’Organismo degli Agenti Mediatori (OAM).
A fronte di una regolamentazione finalmente chiara e trasparente, vanno considerati alcuni importanti caveat: innanzitutto, le cripto-attività sono soggette, come qualsiasi altro bene, al pagamento di imposta di successione in caso di morte del proprietario. Agli eredi spetterà dunque dichiararne l’entità del valore nella denuncia di successione.
Anche in caso di donazione spontanea, colui che riceverà le cripto-attività dovrà richiedere al donante tutta la documentazione necessaria a stabilirne l’esatto valore, per non commettere falsa dichiarazione. In generale, tale normativa stabilisce che l’onere della prova nel calcolo del valore delle cripto-attività spetti al contribuente, che dovrà riporre particolare cura nel registrare qualsiasi attività di acquisito, vendita e permuta di cripto-attività.
Dunque operate in sicurezza, ma con responsabilità!
This post was published on 17 Gennaio 2023 6:00
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