Nel panorama degli operatori telefonici italiani, uno di quelli storici e più attivi nel nostro paese è sicuramente Vodafone che nel corso del tempo si è contraddistinto per le sue offerte e pacchetti (che comprendono al loro interno diversi vantaggi). Tuttavia in questo nuovo articolo su Player inerente al suddetto operatore, non parleremo delle sue offerte bensì del ricorso rifiutato da parte del TAR riguardante un contenzioso nato tra il 2018 e il 2019 che ha visto protagonista proprio Vodafone.
Che cosa è successo?
Questo contenzioso è inerente all’accusa nei confronti di Vodafone Italia riguardante una certa carenza a livello informativo riscontrata nel 2018 e 2019 in alcune offerte di tipo “winback” rivolte agli ex clienti. Infatti secondo l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) all’epoca dei fatti Vodafone si era limitata a indicare solamente le condizioni del piano tariffario per quanto concerne il prezzo e traffico incluso, senza includere nelle comunicazioni pubblicitarie e informative – avvenute tramite messaggio – gli ulteriori costi e anche i vincoli derivati dall’uso di siffatte promozioni e offerte. Non a caso, l’AGCM si era espressa sull’argomento dicendo quanto segue:
“[La condotta adottata da parte di Vodafone con questa campagna informativa n.d.r] era idonea a indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso“
Di fatto quando i clienti sottoscrivevano queste offerte, venivano attivate – e in alcuni preattivati – dei pacchetti e simili senza che venisse comunicato ai diretti interessati: ciò rappresenta una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo alla voce riguardante “la fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile”. Pertanto venne affibbiata a Vodafone una multa da parte dell’AGCM pari a 6 milioni di euro per queste due pratiche scorrette.
Verdetto definitivo
A seguito di queste multe, Vodafone aveva proceduto ad adeguare le proprie offerte facenti parte del pacchetto “winback”. Ciononostante, a partire dal 2020, l’operatore telefonico decise di fare ricorso contestando la legittimità dell’operato dell’AGCM e allo stesso tempo chiedendo l’annullamento del provvedimento, sulla base delle seguenti assunzioni:
- La liceità della prima condotta contestata, conforme alla regolazione di settore.
- La violazione del legittimo affidamento e il tardivo avvio del procedimento istruttorio.
- La liceità della seconda condotta.
- Infine sul quantum e l’irragionevole determinazione della sanzione.
La compagnia si è rivolta al TAR del Lazio, il quale non ha ribaltato la sentenza (ritenendo le pretese di Vodafone come infondate), ma anzi ha affermato come l’operato dell’Antitrust fosse conforme alla legge. Di conseguenza la compagnia telefonica dovrà pagare quanto dovuto e inoltre è stata anche condannata a rifondere le spese di lite in favore dell’AGCM, fissati a 4000€ più oneri aggiuntivi se previsiti.